Statuto della società consortile IRPINIANET Società consortile a r.l.
- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
- OGGETTO
- CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'
Articolo 6 - Capitale sociale e soci
Il capitale sociale è di euro diecimila (€ 10.000,00), diviso in quote come per legge.
Le quote di capitale devono essere integralmente possedute da Enti locali e/o da loro forme aggregative.
Ciascun socio, se Ente Locale, può sottoscrivere una quota di capitale per un controvalore pari al numero dei propri abitanti, moltiplicato per 0,1 (zero virgola uno) euro ed arrotondato per eccesso all’unità di euro. Per le Province, le Comunità Montane, i Comuni con popolazione superiore a ventimila (20.000) abitanti, le Unioni di Comuni e le altre forme aggregative di Enti locali la quota di capitale sarà ottenuta dividendo per 10 (dieci) il numero degli abitanti moltiplicato per 0,1 (zero virgola uno) euro ed arrotondato per eccesso all’unità di euro.
Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell’assemblea dei soci con la condizione che il detto aumento di capitale venga riservato per la sottoscrizione esclusiva da parte di Enti Locali e/o di società interamente pubbliche, con l’esclusione del diritto di opzione di eventuali soci appartenenti ad altre categorie.
Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d’opera o di servizi e, in generale, di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.
Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.
Nel caso di conferimenti di prestazione d’opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell’obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.
.
Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale
Per le decisioni di riduzione del capitale sociale, si applicano gli articoli 2482 e ss. c.c.
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’art. 2482 bis, comma 2, c.c., in previsione dell’assemblea ivi indicata.
Articolo 8 - Socio moroso
Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell’art. 2466, secondo comma, c.c., la vendita della sua quota, in mancanza di offerte d’acquisto, potrà essere effettuata all’incanto.
Articolo 9 - Strumenti di debito
La società può emettere titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 c.c. con decisione dei soci assunta ai sensi dell’art. 2479 c.c.
< Chiudi
- DIRITTO DEI SOCI
- TRATTAMENTO DELLE QUOTE - RECESSO DEL SOCIO
- DECISIONI DEI SOCI
- AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
- CONTROLLI SULLATTIVITA' SOCIALE
- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- DISPOSIZIONI FINALI
|