Statuto della società consortile IRPINIANET Società consortile a r.l.
- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
- OGGETTO
- CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'
- DIRITTO DEI SOCI
- TRATTAMENTO DELLE QUOTE - RECESSO DEL SOCIO
- DECISIONI DEI SOCI
- AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
- CONTROLLI SULLATTIVITA' SOCIALE
Articolo 28 - Poteri di controllo dei soci
I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. A tal fine l’organo amministrativo predispone strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabili, la legittimità, regolarità e correttezza dell'attività;
b) verificare attraverso il controllo di gestione, l’effettiva efficacia ed economicità delle attività, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con eventuale qualifica dirigenziale;
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Al fine di garantire l’efficacia del controllo da parte dei soci pubblici la società è obbligata ad inviare copia dei documenti di bilancio, dei documenti programmatici e dei piani industriali (se predisposti) a ciascun socio dopo l’approvazione da parte dei competenti organi statutari. Nella formulazione dei piani strategici, la società è altresì obbligata a tener conto delle indicazioni formulate dai soci pubblici.
Articolo 29 - Organi di controllo
Con decisione dei soci possono essere nominati un revisore contabile ovvero il Collegio sindacale. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 c.c.
Articolo 30 - Composizione e durata del collegio sindacale
Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti e opera ai sensi di legge.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso Collegio.
I componenti il collegio sindacale sono rieleggibili.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata del loro ufficio.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia così come modificate dal D.Lgs. n. 6/2003.
Articolo 31 - Revisione contabile
Qualora, in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest’ultimo sia obbligatoria, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Si applicano in tal caso gli artt. 2409 bis e ss. del codice civile dettati in tema di controllo contabile.
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