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Statuto della società consortile IRPINIANET
Società consortile a r.l.

  1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
  2. OGGETTO
  3. CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'
  4. DIRITTO DEI SOCI
  5. TRATTAMENTO DELLE QUOTE - RECESSO DEL SOCIO
  6. DECISIONI DEI SOCI

    Articolo 13 - Competenze dell’assemblea ordinaria e straordinara
    L’assemblea ordinaria:
    -- a) approva il bilancio e i programmi annuali e pluriennali della società; -- b) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente e i componenti del Collegio sindacale;
    -- c) determina il compenso degli Amministratori, dei componenti del Comitato esecutivo, ove nominato, e dei Sindaci;
    -- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni che devono essere richieste dagli amministratori per il compimento di atti che assumano rilevanza strategica per la società, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
    -- e) stabilisce le linee guida per la gestione della società cui deve attenersi il Consiglio di amministrazione;
    -- f) controlla e verifica l’attuazione delle linee guida da parte del Consiglio di amministrazione.
    Sono di competenza dell’assemblea straordinaria le modificazioni dello statuto, la nomina, la revoca e la sostituzione e le decisioni sui poteri e compensi dei liquidatori, nonché ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza. .

    Articolo 14 - Decisioni dei soci e quorum deliberativi
    I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) dei soci sottopongano alla loro approvazione.
    I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate, garantendo un’adeguata rappresentanza dei piccoli Enti, ed esercitando il controllo sul programma della società. Inoltre esercitano il monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia della gestione attraverso adeguati strumenti di controllo.
    Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le materie di cui all’art. 2479, comma 2, c.c.
    Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
    L’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale; in seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenta di almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, tranne nei casi e per le materie per le quali la legge e/o il presente statuto prevedano maggioranze diverse.
    L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2479 c.c. (modificazioni dell’atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
    Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

    Articolo 15 - Diritto di intervento e di voto
    Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci iscritti nel libro dei soci, con esclusione dei soci morosi, di quelli titolari di partecipazioni per le quali espressa disposizione di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, nonché quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestata ai sensi dell’articolo 2465 c.c., siano scadute o divenute comunque inefficaci.
    Nel caso di decisione da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soci ai quali spetta diritto di voto.

    Articolo 16 - Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base consenso espresso per iscritto.
    La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alle decisioni e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
    Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.
    Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

    Articolo 17 - Decisione dei soci assunta con metodo assembleare Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, comma 4, e 2480 c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci consorziati.

    Articolo 18 - Forme e luogo di convocazione dell’assemblea
    L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.
    In caso di impossibilità di tutti i componenti dell’organo amministrativo o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo o, se spedito successivamente, ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine si considerano mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.
    Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita.
    Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa siano presenti in proprio tutti i soci consorziati e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
    Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente in assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

    Articolo 19 - Costituzione e svolgimento dell’assemblea
    La costituzione e lo svolgimento dell’assemblea sono disciplinate dall’art. 2479 bis c.c. Al Presidente compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’idoneità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati della votazione.
    L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo Presidente e Segretario, sia consentito al Presidente di accertare l’idoneità degli interventi, regolare lo svolgimento dell’assemblea, costatare e proclamare i risultati della votazione e sia possibile agli intervenuti di partecipare alle discussioni ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno.
    Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell’assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l’approvazione della delibera.

    Articolo 20 - Rappresentanza in assemblea
    Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
    Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
    E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati. Le deliberazioni dell’assemblea devono costatare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario, se nominato, o dal Notaio, ove richiesto dalle norme di legge o dal presente statuto.
    Si applica l’art. 2375 c.c.
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  7. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
  8. CONTROLLI SULLATTIVITA' SOCIALE
  9. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
  10. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
  11. DISPOSIZIONI FINALI
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