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       Scarica lo statuto e l'atto costitutivo di Irpinianet

Statuto della società consortile IRPINIANET
Società consortile a r.l.

  1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
  2. OGGETTO
  3. CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'
  4. DIRITTO DEI SOCI
  5. TRATTAMENTO DELLE QUOTE - RECESSO DEL SOCIO
  6. DECISIONI DEI SOCI
  7. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

    Articolo 21 - Consiglio di amministrazione
    La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori restano in carica per cinque (5) esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
    Gli amministratori sono rieleggibili.
    Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, colui che è sottoposto ad altre procedure concorsuali o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
    Il Presidente (se questo non è nominato dall’assemblea) e gli eventuali amministratori delegati vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

    Articolo 22 - Decadenza del Consiglio
    Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall’assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
    Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d’urgenza l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.
    Gli amministratori possono essere revocati per giusta causa nel caso in cui l’assemblea deliberi in merito alla mancata o inesatta esecuzione delle linee guida da parte dell’organo amministrativo.

    Articolo 23 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio
    Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
    La convocazione è fatta dal Presidente con telegramma o lettera raccomandata spedita tre giorni prima.
    Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
    Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l’intero Consiglio di amministrazione, l’intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
    Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
    Si applica agli amministratori quanto previsto dall’art. 2391 c.c.
    Non si applicano agli amministratori i limiti e i divieti previsti dall’art. 2390 c.c.
    Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
    Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
    a) la determinazione degli indirizzi strategici generali relativi alla gestione;
    b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
    c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
    d) le determinazioni da assumere da parte del rappresentante della società nelle assemblee straordinarie di società controllate o collegate;
    e) tutte le relazioni sulla gestione della società che devono essere presentate all’assemblea dei soci o che vengano predisposte su richiesta dei soci.
    Il voto in consiglio non può essere dato per rappresentanza.

    Articolo 24 - Poteri del Consiglio
    Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell’impresa ed è investito dei più ampi poteri sia ordinari che straordinari, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale.
    Tutti i poteri delegabili per legge possono essere delegati dal Consiglio di amministrazione al Presidente o a uno o più Amministratori Delegati.
    Il Consiglio di Amministrazione determinerà il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega ed ha sempre facoltà di modificare o revocare dette deleghe.
    Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall’assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni, la riduzione del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e di scissione.
    Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all’operazione che il Presidente e/o gli amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull’opposizione deciderà il Consiglio di amministrazione.
    Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori.
    Il Consiglio di amministrazione è assoggettato al controllo diretto da parte di ciascuno dei soci attraverso la richiesta di relazioni sullo stato di attuazione delle linee guida e sulla gestione della società.
    Il Consiglio di amministrazione è tenuto all’approvazione delle relazioni predisposte dal Presidente, o dal consigliere all’uopo delegato, sulla esecuzione delle linee guida stabilite dall’assemblea, nonché sulle relazioni richieste dai soci sullo stato della gestione della società.

    Articolo 25 - Poteri di rappresentanza
    La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano disgiuntamente al Presidente ed all’Amministratore Delegato.
    I limiti dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra-poteri sono pertanto validi, salva l’azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.
    Il Presidente è tenuto alla presentazione ed alla illustrazione in assemblea dei soci della relazione approvata dal Consiglio di amministrazione sull’attuazione delle linee guida stabilite dall’assemblea.

    Articolo 26 - Compenso al Consiglio
    I Consiglieri di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, salvo un gettone di presenza a titolo di rimborso spese per la partecipazione alle sedute del consiglio, il cui importo sarà determinato dall’assemblea ordinaria dei soci, anche in un momento successivo a quello di nomina.

    Articolo 27 - Direttore generale
    Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone poteri e compenso.
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  8. CONTROLLI SULLATTIVITA' SOCIALE
  9. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
  10. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
  11. DISPOSIZIONI FINALI
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