Statuto della società consortile IRPINIANET Società consortile a r.l.
- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
- OGGETTO
- CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'
- DIRITTO DEI SOCI
- TRATTAMENTO DELLE QUOTE - RECESSO DEL SOCIO
Articolo 11 - Trasferimento delle partecipazioni
Le quote di partecipazione sono trasferibili a condizione che l’organo amministrativo abbia espresso il proprio preventivo gradimento.
A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, all’organo amministrativo, nella quale sia indicata la persona del potenziale acquirente.
Tale eventuale diniego del gradimento dovrà pervenire al socio entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro suddetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione.
Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie quote deve dare notizia con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando il numero di quote che intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione della cessione.
Entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni gli altri soci dovranno comunicare, a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare, per l’intero pacchetto loro offerto in proporzione alle quote possedute, il diritto di prelazione. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciti il diritto di prelazione stesso.
Comunque, nell’ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le quote ad essi riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e nei tempi suindicati. Qualora questi nei dieci (10) giorni successivi non dovessero manifestare nei modi siundicati la loro intenzione di estendere l’acquisto all’interno del pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione nella sua totalità diverrà inefficace a meno che il socio offerente consenta alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata.
Il trattamento delle quote per le quali è stato validamente esercitato il diritto di prelazione dovrà essere perfezionato entro trenta (30) giorni dal completamento della procedura suindicata.
Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di cessione delle quote a favore dei soci controllate.
Nella dizione “trasferimento” si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o usufrutto su quote, nonché di trasferimento a titolo gratuito.
Articolo 12 - Recesso
Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2473 c.c., dall'art. 2469 c.c. e, ove applicabile, dall’art. 2497 quater c.c.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La comunicazione deve essere inviata entro otto (8) giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell’iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.
Il recesso si intende effettivo il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società; dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di eff acacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
< Chiudi
- DECISIONI DEI SOCI
- AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
- CONTROLLI SULLATTIVITA' SOCIALE
- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- DISPOSIZIONI FINALI
|